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STATUTO Art. 1. Costituzione È costituita nel Comune di Balerna una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT), retta dal presente statuto, dallo statuto cantonale e degli art. 60ss del CCS. Art. 2. Scopo La Sezione ha lo scopo di diffondere e attuare i principali ideali e programmatici del PLRT, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica. Essa partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico del Partito. Art. 3. Adesione Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri, uomini e donne, domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati in altro Comune svizzero o all’estero, che condividono i principi e i postulati del Partito e accettano il presente statuto. I membri hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche accentuati i casi d’incompatibilità o impedimento previsti dalla legge e dal presente statuto. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione. Può essere nominato membro onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del paese e/o del Partito, anche se non domiciliato nel Comune. Non è consentito costituire nel Partito correnti o frazioni organizzative. Art. 4. Dimissioni Le dimissioni da cariche nel Partito sono da presentare per iscritto alla Direttiva della Sezione. Le dimissioni dalle cariche cantonali e/o distrettuali vanno presentate anche alla Segreteria cantonale. Art. 5. Provvedimenti disciplinari I provvedimenti disciplinari sono retti dagli art. 70 – 74 dello statuto cantonale. Art. 6. Organi Organi della Sezione sono: a) L’Assemblea b) Il Comitato sezionale c) La Direttiva d) La Commissione di revisione dei conti Art. 7. Delibere Le delibere degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, ogni membro ha diritto a un solo voto, non è ammesso il voto per delega. Per le modifiche dello statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. L’Assemblea e il Comitato sono validamente costituiti ed abilitati a deliberare qualunque sia il numero dei presenti. La Direttiva è abilitata a deliberare alla presenza della maggioranza dei membri, a parità dei voti decide il voto il Presidente. Nelle assemblee non si può deliberare su oggetti non all’ordine del giorno se non espressamente richiesto dai 2/3 dei votanti presenti, le delibere avvengono per alzata di mano. Ogni membro può chiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti. Art. 8. L’Assemblea L’Assemblea è l’organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione. Essa: a) Determina la politica del Partito nell’ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali; b) Fissa il programma d’attività della Sezione; c) Elegge il Comitato di Sezione e ne nomina il Presidente ed i revisori; d) Designa i candidati per le elezioni comunali; e) Designa il rappresentante della Sezione – di regola il Sindaco o un Municipale – ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci: se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio della Sezione, interessato alle tematiche regionali; f) Elegge i delegati nel Comitato cantonale – tra cui di regola il Presidente della Sezione – in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio. Sezioni limitrofe con meno di 100 voti, possono rappresentare candidati considerando la somma dei loro voti di riferimento; g) Elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio, ritenuto che ogni Sezione ha diritto ad almeno un delegato; h) Delibera sulla gestione finanziaria della Sezione, fissa un’eventuale tassa sociale; i) Approva e modifica lo statuto della Sezione. Art. 9. Riunione dell’Assemblea L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione e deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Un’Assemblea straordinaria potrà essere convocata, osservando le stesse formalità: a) Su richiesta del Comitato sezionale, del Comitato distrettuale o dell’Ufficio presidenziale cantonale; b) Su richiesta di almeno 1/5 dei soci della Sezione con domanda scritta, da inoltrare alla Direttiva, indicando gli argomenti all’ordine del giorno; c) La Direttiva dovrà dar seguito alla richiesta entro quattro settimane, feste e vacanze escluse. Art. 10. Comitato sezionale Il Comitato dirige l’azione politica della Sezione conformemente alle delibere dell’Assemblea, nomina al suo interno il vice-presidente, il cassiere, il segretario, i membri della Direttiva, i delegati che rappresentano la Sezione negli organi cantonali, distrettuali e di circolo, e può creare delle commissioni speciali. Esso è nominato per un periodo di quattro anni, di regola nell’anno che precede il rinnovo dei poteri comunali. I suoi membri sono sempre rieleggibili. È diretto dal Presidente della Sezione e si compone di un numero di membri almeno pari a quello da nominare come sopra. Il comitato, su proposta della Direttiva, ha la facoltà di cooptare nuovi membri quando se ne presenti l’opportunità. Sono membri di diritto: a) Il Presidente sezionale; b) I Municipali e i membri del Consiglio Comunale del PLR; c) I membri sezionali degli organi distrettuali e cantonali del Partito; d) I presidenti di eventuali organizzazioni speciali comunali Il Comitato è convocato dalla Direttiva di regola quattro volte l’anno e in ogni caso prima delle principali sedute del Consiglio comunale, prima delle elezioni e prima dell’Assemblea della Sezione. Esso deve essere convocato anche su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri che ne fanno richiesta scritta alla Direttiva con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione dovrà avvenire con otto giorni di preavviso ed entro le quattro settimane seguenti. Art. 11. La Direttiva La Direttiva coordina ed esegue l’azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle delibere dell’Assemblea e del Comitato sezionale. Essa è diretta dal Presidente sezionale. È nominata dal Comitato durante la sua prima riunione e rimane in carica per il medesimo periodo del Comitato sezionale. Sono membri di diritto i Municipali e i membri del Consiglio comunale PLR. Per organizzare il proprio lavoro la Direttiva può avvalersi di commissioni. La Direttiva, su iniziativa del Presidente, si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o un Municipale lo ritengono opportuno. Essa può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi membri di diritto. La convocazione dovrà avvenire ad opera del Presidente entro le quattro settimane seguenti. Art. 12. Commissione di revisione dei conti La Commissione di revisione è composta da due membri e da un supplente che vengono nominati di anno in anno e sono rieleggibili. Art. 13. Organizzazione speciale e d’area liberale La Sezione può costituire organizzazioni speciali quali ad esempio il movimento giovanile, quello femminile, un’organizzazione di mutuo soccorso e ricreativo-culturale. I loro regolamenti o atti di costituzione indipendenti devono essere approvati dal Comitato sezionale e ratificati dall’Assemblea sezionale. Art. 14. Organo di informazione La Sezione ha la facoltà di costituire un proprio organo di informazione. Art. 15. Responsabilità dei membri Ogni responsabilità personale dei membri della Sezione per i debiti sociali è esclusa. Art. 16. Disposizioni finali Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea sezionale e dopo la ratifica da parte del Comitato cantonale. Con l’entrata in vigore del presente statuto ogni altra norma, statuto o regolamento sezionale, è abrogato. Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fa stato quello cantonale e le disposizioni del CCS. Balerna, il 25 aprile 2002 Il Presidente Antonello Grassi Il Segretario Carmine Di Domenico Approvato dal Comitato cantonale del PLRT, il 26 settembre 2002 a Bellinzona Il Presidente Giovanni Merlini Il Segretario Reto Malandrini
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